Papa Francesco: legge su protezione dei minori in Vaticano, “informare le vittime su esiti del processo”. Istituito un “Servizio di accompagnamento”

Nel procedimento penale, la persona offesa “è informata sui diritti e sui servizi a sua disposizione, nonché, qualora ne faccia richiesta, sugli esiti delle singole fasi del procedimento”. È la prima delle disposizioni relative alle vittime di abusi, contenuta nella legge N. CCXCVII sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili dello Stato della Città del Vaticano, in vigore per volontà di Papa Francesco dal 1° giugno 2019. La persona offesa, si legge all’articolo 4, “è informata dell’adozione e della cessazione a qualsiasi titolo dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, provvisori o definitivi, disposti a carico dell’imputato; direttamente o per il tramite del difensore, può fornire prove, sollecitare il compimento di specifiche attività investigative e chiedere di essere sentita; ha diritto alla tutela della propria immagine e sfera privata, nonché della riservatezza dei dati personali; ha diritto all’adozione di misure idonee ad evitare un contatto diretto con l’imputato, salve le inderogabili esigenze del procedimento”. Dettagliate anche le norme sull’audizione del minore, che “può essere accompagnato da un suo avvocato, nonché da un maggiorenne di sua fiducia ammesso dall’autorità che procede”. Per i minori di 14 anni, l’audizione deve essere sempre condotta con l’ausilio di uno psicologo. Durante le indagini, il promotore di giustizia “richiede l’adozione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e l’integrità fisica della persona offesa; allontanare l’indagato dalla persona offesa o da altri minori; prevenire la reiterazione dei reati; tutelare la persona offesa e la sua famiglia da qualsiasi intimidazione o ritorsione”. Sia nel Motu Proprio del Papa, sia nella legge che nelle “linee guida” diffusi oggi, viene istituito un Servizio di accompagnamento che “offre un servizio di ascolto; garantisce l’assistenza medica e sociale alle persone offese e ai loro familiari, compresa l’assistenza terapeutica e psicologica di urgenza; illustra alla persona offesa i suoi diritti e il modo di farli valere; agevola il ricorso della persona offesa all’Autorità giudiziaria; tiene conto del parere e dei bisogni della persona offesa, tutelandone l’immagine e la sfera privata, nonché la riservatezza dei dati personali; adotta linee guida per il trattamento dei minori che vi ricorrono”. Il Servizio di accompagnamento offre, inoltre, “ai minori, ai loro genitori, formatori, educatori e responsabili un’informazione adeguata sui rischi in materia di sfruttamento, di abuso sessuale e di maltrattamento, nonché sui mezzi utili ad identificare e prevenire tali offese”.

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