Papa Francesco: nuovo Statuto per l’Istituto per le Opere di religione. La novità del revisore esterno

“L’Istituto per le Opere di religione ha personalità giuridica canonica pubblica. Esso ha sede nello Stato della Città del Vaticano e non ha filiali, né succursali. Scopo dell’Istituto è di provvedere alla custodia e all’amministrazione dei beni mobili ed immobili ad esso trasferiti o affidati da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione o di carità. L’Istituto pertanto accetta beni con la destinazione, almeno parziale e futura, di cui al precedente comma, secondo le modalità legittimamente stabilite. L’Istituto può accettare depositi di beni da parte di enti e persone della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. L’Istituto è responsabile della custodia e dell’amministrazione dei beni ricevuti. Tale responsabilità è disciplinata dalle norme del diritto canonico, da quelle vigenti nello Stato della Città del Vaticano, dalle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento attuativo”. È quanto dispone, nei suoi primi tre articoli, il nuovo Statuto dell’Istituto per le Opere di religione, rinnovato da Papa Francesco con Chirografo in data 8 agosto, ma pubblicato oggi dal Bollettino della sala Stampa della Santa Sede.
Per quanto riguarda l’organizzazione dell’Istituto, dopo aver elencato gli organi dell’Istituto medesimo – la Commissione cardinalizia, il prelato, il Consiglio di sovrintendenza, la Direzione – lo Statuto specifica la composizione e le funzioni di ogni organo.
Tra le principali novità emerge l’introduzione di un revisore esterno, che può essere una persona fisica o una società, per la verifica dei bilanci secondo standard internazionali riconosciuti. Negli organi dell’Istituto non ci sono più, dunque, i tre revisori interni, la cui carica era sempre rinnovabile. Il revisore esterno viene nominato dalla Commissione cardinalizia su proposta del Consiglio di Sovrintendenza e svolge il suo incarico per un periodo di tre esercizi consecutivi, rinnovabile una sola volta. Ha il compito della revisione legale dei conti: esprime “con apposita relazione il giudizio sul bilancio dell’Istituto”, “esamina tutti i libri e documenti contabili”, “riceve dall’Istituto e a questo può chiedere ogni informazione utile alla propria attività di revisione”.
Un capo dello Statuto, infine, è dedicato al personale. Lo Statuto si conclude con la precisazione che “sono abrogati lo Statuto del 1° marzo 1990 dell’Istituto per le Opere di eeligione e ogni altra disposizione contraria a questo Statuto” e “per quanto non disposto da questo Statuto si osservano le vigenti disposizioni canoniche”.

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