Sea-Watch 3: De Vittor (Un. Cattolica), “la comandante non ha fatto altro che rispettare un obbligo imposto dal diritto internazionale”

“La comandante della nave Sea Watch 3, Carola Rackete, ha deciso di non rispettare il divieto di ingresso nel mare territoriale italiano e portare finalmente i migranti soccorsi il 12 giugno scorso verso un porto sicuro per lo sbarco. Nonostante la si accusi ora di aver violato le leggi dello Stato italiano, la comandante Rackete, fin dall’inizio dei soccorsi, non ha fatto altro che rispettare un obbligo imposto dal diritto internazionale e dalle leggi sia italiane sia del suo Stato di bandiera”. Lo afferma Francesca De Vittor, docente di Diritto internazionale e diritti dell’uomo alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica. “Ciò che in tutta questa vicenda appare invece manifestamente illegittimo – prosegue De Vittor –, sia dal punto di vista del diritto costituzionale italiano sia del diritto internazionale è proprio il c.d. decreto sicurezza bis. L’obbligo di soccorso in mare è previsto sia dal diritto internazionale consuetudinario, sia dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dalla Convenzione di Amburgo sulla ricerca e il soccorso in mare (entrambe ratificate dall’Italia e che nel nostro ordinamento hanno valore di legge, anzi superiore alla legge per l’art. 117 della Costituzione). Per previsione espressa di quest’ultima Convenzione il soccorso si conclude solo con lo sbarco delle persone in un porto sicuro, che è un porto in cui la loro vita non è più in pericolo e i diritti umani fondamentali sono loro garantiti”. De Vittor ricorda che l’unico porto di sbarco indicato alla Sea-Watch è quello di Tripoli, “dove nessuno sbarco di migranti è lecito perché in ragione delle gravissime violazioni dei diritti umani fondamentali che i migranti subiscono in Libia, nonché del conflitto in corso, la Libia non può essere in alcun modo considerata un porto sicuro”. La docente della Cattolica sottolinea che “l’aver individuato Lampedusa come luogo di sbarco costituisce quindi non solo un comportamento legittimo, ma anche il più ovvio da parte della comandante che aveva una legittima aspettativa di vedersi assegnare lì un luogo di sbarco”. “Se di responsabilità si vuole parlare, sarebbe meglio parlare di quelle dell’Italia – puntualizza De Vittor –. Va infatti considerato che la nave, probabilmente già da prima, ma sicuramente da quando è entrata nelle acque territoriali italiane, si trova sotto la giurisdizione dell’Italia per l’applicazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, pertanto il prolungarsi del trattenimento a bordo della nave dei migranti, già estremamente provati, integra da parte dello Stato italiano una violazione dell’art. 3 e dell’art. 5 della Convenzione”.

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