Santa Sede: norme complementari della costituzione apostolica “Anglicanorum coetibus”

Un aggiornamento della costituzione apostolica “Anglicanorum coetibus”, promulgata da Benedetto XVI dieci anni fa. Sono le norme complementari emanate dalla Congregazione per la Dottrina della fede e diffuse oggi dalla sala stampa vaticana. Con la Anglicanorum Coetibus si dava ul via all’istituzione di Ordinariati personali “per quei fedeli anglicani che  desideravano entrare corporativamente in piena comunione con la Chiesa cattolica”. Attualmente, esistono tre Ordinariati: Nostra Signora di Washington in Inghilterra, Cattedra di San Pietro negli Stati Uniti d’America e Nostra Signora della Croce del Sud in Australia. Nell’articolo 4 delle norme di oggi, si ribadisce che l’ordinario  ha la facoltà di incardinare nell’Ordinariato i ministri anglicani “entrati in piena comunione con la Chiesa cattolica” e si specifica che, in particolare, si tratta di “coloro che sono già incardinati in una diocesi in virtù della Pastoral Provision e i candidati appartenenti all’Ordinariato da lui promossi agli Ordini Sacri”. La Pastoral Provision è stata creata nel 1980 negli Stati Uniti d’America per ricevere gli ex preti anglicani sposati nel ministero ordinato cattolico. “I chierici che stanno per essere incardinati dell’Ordinariato devono essere scardinati dalla loro diocesi di origine”, un’altra novità delle norme di oggi. Per quanto riguarda i fedeli laici, una nuova norma stabilisce che “una persona che è stata battezzata validamente in un’altra comunità ecclesiale al di fuori della Chiesa cattolica, e successivamente esprime la volontà di entrare in piena comunione con la Chiesa cattolica, a seguito della missione evangelizzante dell’Ordinariato, può essere ammessa all’appartenenza nell’Ordinariato dal momento in cui essa entra nella piena comunione e riceve i sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia”. Norma, quest’ultima, valida “anche per coloro che non sono validamente battezzati, ma che sono venuti alla fede attraverso la missione evangelizzante dell’Ordinariato e, dunque, possono così ricevere in essa tutti i sacramenti dell’iniziazione”. Relativamente alla formazione del clero, all’art. 10 delle nuove norme si stabilisce che “i seminaristi dell’Ordinariato riceveranno la loro formazione teologica con gli altri seminaristi in un Seminario o in una Facoltà teologica, in accordo con il vescovo diocesano o i vescovi interessati. I candidati possono ricevere una particolare formazione sacerdotale”. Nelle norme complementari è stato, infine, inserito un intero articolo, il 15, dedicato alla celebrazione del Culto Divino e nel quale viene riconosciuto che il Messale proprio degli Ordinariati personali, chiamato Divine Workship, esprime e preserva i culto cattolico e “il degno patrimonio liturgico anglicano, inteso come ciò che ha alimentato la fede cattolica in tutta la storia della tradizione anglicana e ha spinto le aspirazioni verso l’unità ecclesiale”. “Qualsiasi prete incardinato nell’Ordinariato può celebrare secondo Divine workship al di fuori delle parrocchie dell’Ordinariato quando celebra la Santa Messa senza la partecipazione dei fedeli, e pubblicamente con il permesso del rettore/parroco della chiesa oppure della parrocchia coinvolta”, si legge al paragrafo 2.

 

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