Migranti: sentenza Cassazione su Mimmo Lucano, non ci sono gravi indizi di colpevolezza per il sindaco di Riace

La Corte di Cassazione, con sentenza della sezione penale, ha annullato l’ordinanza impugnata da Mimmo Lucano, sindaco di Riace, accusato di ruberie e matrimoni di comodo nell’ambito del “sistema Riace” che aveva favorito l’integrazione di migranti nel paesino della Calabria.
Secondo la sentenza, mancano indizi di comportamenti “fraudolenti” che Lucano avrebbe “materialmente posto in essere” per assegnare alcuni servizi, come quello della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani, a due cooperative sociali (“Ecoriace” e “L’Aquilone”), considerate “prive del requisito dell’iscrizione presso l’albo regionale delle cooperative sociali”, visto il “carattere collegiale delle delibere e di tutti gli atti amministrativi al riguardo preventivamente adottati” e la “evidente notorietà dell’iniziativa (pubblicizzata anche attraverso l’istituzione di un albo comunale) e della oggettiva connotazione di peculiarità – espressamente riconosciuta anche nei provvedimenti amministrativi via via susseguitisi nel tempo – del servizio pubblico loro affidato, e a suo tempo fatto oggetto di una specifica valutazione di fattibilità espressa con la delibera comunale che stabiliva il ricorso alla modalità ‘dell’asinello porta a porta’ per la raccolta dei rifiuti urbani”.
La Cassazione rileva che non soltanto non sono provate le “opacità” che avrebbero caratterizzato l’azione del sindaco ma che la legge consente “l’affidamento diretto di appalti” in favore delle cooperative sociali “finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate” a condizione che gli importi del servizio siano “inferiori alla soglia comunitaria”. Per questo il riesame deve rivalutare il quadro per sostenere l’illiceità degli affidi.
La Cassazione ravvisa invece elementi indiziari a carico di Lucano per il suo essersi speso a favore della permanenza in Italia della sua compagna Lemlem Tesfahun, eppure si deve considerare in questo caso “la relazione affettiva” che va considerata, assieme alla condizione di incensurato di Lucano, prima di decidere nuovamente per il mantenimento del divieto di dimora.

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