Rescritto per l’Istruzione “Sulla riservatezza delle cause”: mons. Scicluna, “scelta epocale”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Una scelta epocale”. Così l’arcivescovo di Malta Charles Scicluna, segretario aggiunto della Congregazione per la Dottrina della fede, ha accolto il rescritto pubblicato oggi. Intervistato da Andrea Tornielli per Radio Vaticana – Vatican News, Scicluna ricorda che nel summit convocato in Vaticano dal Papa sulla pedofilia, nel febbraio 2019, “c’è stata una giornata intera dedicata alla trasparenza”. Poi, con la nuova legge “Vos estis lux mundi” del maggio 2019, il Santo Padre “ha cominciato anche a implementare le decisioni prese a febbraio”. “Questo è un altro tassello molto importante – commenta il vescovo – perché ricordo che nella discussione, a convegno dello scorso febbraio, si è parlato ripetutamente del segreto pontificio quasi come di un impedimento all’informazione giusta resa alla vittima e alle comunità. Secondo me, questa decisione è epocale nel contesto dell’istituto giuridico del segreto pontificio e arriva proprio al momento giusto”. Dopo questa decisione, spiega Scicluna, cessano alcuni “impedimenti”: prima, infatti, “la vittima non aveva l’opportunità di conoscere la sentenza che faceva seguito alla sua denuncia, perché c’era il segreto pontificio. Anche altre comunicazioni venivano ostacolate, perché il segreto pontificio è un segreto di altissimo livello nel sistema di confidenzialità nel Diritto canonico. Adesso viene facilitata anche la possibilità di salvaguardare la comunità e di dire l’esito di una sentenza”. Con l’abolizione del segreto pontificio, precisa il vescovo, i documenti “non sono di dominio pubblico ma, per esempio, viene facilitata la possibilità di una collaborazione più concreta con lo Stato, nel senso che la diocesi che ha una documentazione ormai non è più legata al segreto pontificio e può decidere – come deve – di collaborare bene, trasmettendo copia della documentazione anche alle autorità civili. Lo stesso rescritto, questa nuova legge, parla anche dell’esigenza di salvaguardare il privato della persona, la buona fama delle persone coinvolte, come  pure la loro dignità. Una certa riservatezza ci vuole sempre in ambito penale e questo viene ancora garantito. Ciò non significa dunque che la documentazione diventa di dominio pubblico, ma viene facilitata la collaborazione con lo Stato e con altri enti che hanno diritto all’accesso a questa documentazione”.

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