Corte giustizia Ue: Vera Egenberger contro Evangelisches Werk, “un’organizzazione religiosa può scegliere lavoratori per le loro convinzioni personali” se ciò è “essenziale, legittimo e giustificato”

Nella sua odierna sentenza nella controversia tra Vera Egenberger e l’Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung, la Corte di giustizia dell’Unione europea constata, anzitutto, che, ai sensi della direttiva, il diritto all’autonomia delle Chiese (e delle altre organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali), da un lato, e, dall’altro, il diritto dei lavoratori a non essere oggetto di una discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, in particolare al momento dell’assunzione, “vanno bilanciati affinché sia garantito un giusto equilibrio tra gli stessi”. A parere della Corte, in caso di controversia, “un siffatto bilanciamento deve poter essere oggetto di controllo da parte di un’autorità indipendente e, in ultimo luogo, di un giudice nazionale”.
Il giudice adito, dunque, “deve assicurarsi che, nel caso specifico, siano soddisfatti i criteri che la direttiva stabilisce per il bilanciamento dei diritti eventualmente concorrenti”. La Corte precisa, a tale riguardo, che “non spetta, in linea di principio, ai giudici nazionali pronunciarsi sull’etica in quanto tale, che è alla base del requisito per lo svolgimento dell’attività lavorativa fatto valere”. Tuttavia, “essi devono determinare, caso per caso, se, tenuto conto di tale etica, i tre criteri del requisito ‘essenziale, legittimo e giustificato’ siano soddisfatti”, oltre che “conforme al principio di proporzionalità”.
Infine, per quanto riguarda la problematica legata al fatto che una direttiva dell’Unione non ha, in linea di principio, effetto diretto tra privati, bensì necessita di una trasposizione nel diritto nazionale, la Corte ricorda che “spetta ai giudici nazionali interpretare il diritto nazionale che traspone la direttiva per quanto possibile conformemente alla medesima”. Nel caso in cui risulti impossibile interpretare il diritto nazionale vigente (nella fattispecie la legge generale tedesca sulla parità di trattamento) in modo conforme alla direttiva anti-discriminazione come interpretata dalla Corte nella sua odierna sentenza, la Corte precisa che “un giudice nazionale, investito di una controversia tra due privati, deve disapplicare il diritto nazionale”.

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