Corte giustizia Ue: Vera Egenberger contro Evangelisches Werk, “requisito appartenenza a religione per un posto di lavoro nell’ambito di una Chiesa soggetto a controllo giurisdizionale effettivo”

“Il requisito dell’appartenenza a una religione per ottenere un posto di lavoro nell’ambito di una Chiesa deve poter essere soggetto a un controllo giurisdizionale effettivo”. Inoltre, “tale requisito deve essere necessario nonché, tenuto conto dell’etica della Chiesa, oggettivamente dettato dalla natura o dalle condizioni di esercizio dell’attività professionale in questione e deve essere conforme al principio di proporzionalità”. È quanto stabilisce la Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sentenza in merito alla causa C-414/16, che vede contrapposta Vera Egenberger all’Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung (l’Opera della Chiesa evangelica per la Diaconia e lo sviluppo, Germania). La prima ha citato l’Evangelisches Werk dinanzi ai giudici tedeschi, chiedendo che l’ente fosse condannato a versarle un risarcimento, non essendo stata invitata a un colloquio di lavoro, a cui si era candidata nel 2012. La signora, non appartenente a nessuna confessione religiosa, si è ritenuta vittima di una discriminazione fondata sulla religione. Infatti, per il lavoro, a tempo determinato era richiesta l’appartenenza a una Chiesa evangelica oppure a una Chiesa rientrante nell’Associazione delle Chiese cristiane in Germania.
Il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania), adito della controversia, ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare in tale contesto la direttiva anti-discriminazione che mira a tutelare il diritto fondamentale dei lavoratori di non essere oggetto di discriminazioni fondate, in particolare, sulla religione o sulle convinzioni personali, ma che tiene anche conto del diritto all’autonomia delle Chiese (e delle altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali) riconosciuto dal diritto dell’Unione, segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
In tal senso, la direttiva dispone che una Chiesa (o un’altra organizzazione la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali) può prevedere un requisito connesso alla religione o alle convinzioni personali qualora “la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione”. Il Bundesarbeitsgericht ha rilevato, a tale riguardo, che, secondo la giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale, Germania) relativa al privilegio di autodeterminazione delle Chiese, il controllo giurisdizionale del rispetto di tali criteri deve limitarsi, in Germania, a un controllo di plausibilità sulla base delle regole della coscienza ecclesiale. Esso ha chiesto quindi alla Corte, in particolare, di stabilire se un siffatto controllo giurisdizionale ristretto sia compatibile con la direttiva.

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