Lavoro: Cnel, “con gig-economy rivedere radicalmente le tecniche generali di protezione”

“I mutamenti tecnologici hanno inciso non solo nella modalità di esecuzione della prestazione di lavoro ma anche, se non soprattutto, sull’organizzazione delle imprese”. È quanto sostengono Silvia Ciucciovino e Michele Faioli, consiglieri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e docenti nelle Università Tor Vergata e Roma Tre, in un’analisi contenuta nel 3° Quaderno di un’apposita collana di approfondimenti tematici a cura del Cnel.
“Nella gig-economy – si legge nel volume – le funzioni di datore di lavoro sono svolte dalla piattaforma digitale che permette la gestione dei rapporti di lavoro a essa collegati” come nel caso dei riders, i moderni fattorini. In Italia, nel 2017, secondo un’indagine della Fondazione De Benedetti i lavoratori della gig-economy sono 700mila. Di questi, per 150mila la gig-economy è l’unica fonte di reddito.
“Sull’inquadramento normativo dei riders – scrive Ciucciovino – qualsiasi intervento legislativo che volesse agire sui presupposti qualificatori, fornendo una volte per tutte una disciplina per legge di simili lavori incorrerebbe nell’evidente forzatura di incasellare in uno schema dato un rapporto lavorativo che effettivamente può assumere nella realtà tante diverse fogge, con il conseguente noto problema di costituzionalità più volte affrontato dalla Consulta connesso alla disponibilità del tipo contrattuale, preclusa allo stesso legislatore”. “Ci si deve allora domandare – prosegue la docente – se non siano maturi i tempi per una revisione dei criteri di accesso alle tutele lavoristiche e, anziché coniare per legge ennesimi e nuovi tipi contrattuali, predisporsi piuttosto a rivedere radicalmente le tecniche generali di protezione del lavoro, prevedendo uno zoccolo comune di tutele di base” e “sistemi di accrescimento progressivo delle tutele, a scalare, basate su referenziazioni aggiornate delle condizioni di effettiva debolezza in grado di identificare i lavoratori a cui applicare protezioni commisurate ai bisogni di tutela”.
Secondo Faioli, “il problema della qualificazione, lavoro autonomo o lavoro subordinato, non è sufficiente per comprendere il fenomeno”. La gig-economy – aggiunge – è una forma di matchmaking tra domanda e offerta. Ci sono opportunità proposte mediante piattaforma digitale, che consentono una certa conoscibilità del mercato del lavoro e, dunque, maggiori occasioni di accesso. La cosa, spesso, si combina con esigenze personali di flessibilità e, in altre circostanze, purtroppo, si declina con forme di precarietà, anche esistenziali”. Per il docente, “queste tesi, se condivise, potrebbero condurre la contrattazione collettiva e, probabilmente anche la legge, a prendere in considerazione l’introduzione di discipline protettive più adatte a regolare il lavoro nella gig-economy”.

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