Trapianto organi: Cnb, pubblicato il parere in merito alla conservazione dell’anonimato del donatore e del ricevente

“Il principio dell’anonimato è indispensabile nella fase iniziale della donazione degli organi per conservare i requisiti di equità, garantiti da considerazioni rigorosamente oggettive, basate su criteri clinici e priorità nella lista e per evitare possibili compravendite”: è il parere espresso dal Comitato nazionale di bioetica (Cnb), che, tuttavia, ritiene che “in una fase successiva e trascorso un ragionevole lasso di tempo, non sia contrario ai principi etici che l’anonimato possa essere rimesso alla libera e consapevole disponibilità delle parti interessate, dopo il trapianto”. Il parere in merito alla conservazione dell’anonimato del donatore e del ricevente nel trapianto di organi è stato approvato nel corso della Plenaria del 27 settembre scorso, ma è stato pubblicato oggi.
Il documento, scritto e curato dal presidente del Cnb, Lorenzo d’Avack, è nato da una specifica richiesta del Centro nazionale trapianti sulla possibilità di derogare all’obbligo all’anonimato a cui è tenuto il personale sanitario amministrativo se c’è accordo delle parti previa firma da parte di entrambe del consenso informato.
Il parere del Cnb distingue, dunque, il momento “antecedente” al trapianto da quello “successivo” all’avvenuto trapianto. “Secondo quanto potrà essere previsto da una nuova disciplina – si legge in una nota -, questo futuro ed eventuale rapporto fra donatori e riceventi dovrà comunque essere gestito da una struttura terza nell’ambito del sistema sanitario, attraverso gli strumenti che si riterranno più idonei di modo che sia assicurato il rispetto dei principi cardine dei trapianti (privacy, gratuità, giustizia, solidarietà, beneficienza)”. In tal modo “vi potrebbe essere un controllo da parte del centro o della struttura sanitaria incaricati a tale compito, al fine di evitare comportamenti inappropriati in queste situazioni”.
Il Cnb auspica che “il modello base sia predisposto preferibilmente dall’Istituto superiore di sanità, valido per tutto il territorio nazionale e chiarisce ai soggetti interessati che la conoscenza della identità dei donatori non è una pretesa, ma una possibilità eticamente giustificata a determinate condizioni”. E in questa eventualità “occorre porre specifica attenzione al consenso informato consapevole e sottoscritto dai soggetti aventi diritto, per evitare che le condizioni di oggettiva difficoltà in cui si trovano donatori e riceventi rendano il consenso un atto meramente formale”.

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