Sinodo: Istruzione su celebrazione assemblee, spetta al Papa concedere “potestà deliberativa”

“Al Romano Pontefice, cui il Sinodo dei vescovi è direttamente sottoposto, compete: convocare il Sinodo dei vescovi ogni volta che lo ritenga opportuno e designare il luogo in cui tenere le Assemblee; stabilire in tempo opportuno il tema o i temi da trattare, ricorrendo anche alla consultazione dell’Episcopato secondo le modalità che avrà giudicato più convenienti; confermare l’elezione dei Membri e nominarne altri;
presiedere le Assemblee del Sinodo personalmente o attraverso altri;  decidere del Documento finale;  ratificare ed eventualmente promulgare il Documento finale quando, in casi determinati, abbia concesso al Sinodo potestà deliberativa;  concludere, aggiornare, trasferire, sospendere e sciogliere il Sinodo”. È quanto si legge nell’Istruzione sulla celebrazione delle Assemblee Sinodali e sull’attività della Segreteria Generale del Sinodo dei vescovi, diffusa oggi in applicazione delle novità introdotte dal Papa per le modalità di svolgimento del  Sinodo dei vescovi, nella recente Costituzione apostolica Episcopalis Communio. “In caso di Sede Apostolica vacante o impedita dopo la convocazione dell’Assemblea Sinodale o durante la sua celebrazione, essa viene immediatamente sospesa, fino a decisione del nuovo Romano Pontefice”, si legge ancora nella prima parte del documento vaticano, in cui si precisa che sono membri dell’assemblea generale originaria “i Patriarchi, gli Arcivescovi Maggiori, i Metropoliti delle Chiese Metropolitane sui iuris delle Chiese Orientali Cattoliche o, in caso di impedimento, il vescovo, possibilmente competente sul tema da trattare, designato dal Patriarca, dall’Arcivescovo Maggiore, dal Metropolita delle Chiese Metropolitane sui iuris, con il consenso del Sinodo dei vescovi ovvero del Consiglio dei Gerarchi della Chiesa alla quale presiedono; i vescovi eletti dai Sinodi dei vescovi e dai Consigli dei Gerarchi delle Chiese Orientali Cattoliche; i vescovi eletti dalle Conferenze Episcopali; i Membri del Consiglio Ordinario della Segreteria Generale del Sinodo dei vescovi; i Capi dei Dicasteri della Curia Romana insigniti del munus episcopale, indicati dal Romano Pontefice; dieci Chierici appartenenti a Istituti di vita consacrata, eletti dai rispettivi organismi di rappresentanza dei Superiori Generali; alcuni altri nominati dal Romano Pontefice”. Sono membri, invece dell’Assemblea Generale Straordinaria “i Patriarchi, gli Arcivescovi Maggiori, i Metropoliti delle Chiese Metropolitane sui iuris delle Chiese Orientali Cattoliche o, in caso di impedimento, il Vescovo designato; i presidenti delle Conferenze Episcopali o, in caso di impedimento, il primo dei Vice Presidenti; i vescovi membri del Consiglio della Segreteria Generale del Sinodo dei vescovi per la preparazione dell’Assemblea Generale Straordinaria; i Capi dei Dicasteri della Curia Romana insigniti del munus episcopale, indicati dal Romano Pontefice; tre Moderatori Supremi di Istituti di vita consacrata, eletti dai rispettivi organismi di rappresentanza dei Superiori Generali; alcuni altri nominati dal Romano Pontefice”. Fanno parte, infine, dell’assemblea speciale “i Patriarchi, gli Arcivescovi Maggiori, i Metropoliti delle Chiese Metropolitane sui iuris delle Chiese Orientali Cattoliche o, in caso di impedimento, il vescovo designato, che abbiano circoscrizioni ecclesiastiche sulle aree geografiche per le quali è stata convocata l’Assemblea; i vescovi appartenenti alle aree geografiche per le quali il Sinodo dei Vescovi è stato convocato, designati secondo i criteri determinati dal Romano Pontefice; i vescovi membri del Consiglio della Segreteria Generale del Sinodo dei vescovi per la preparazione dell’Assemblea Speciale; i Capi dei Dicasteri della Curia Romana insigniti del munus episcopale, indicati dal Romano Pontefice; alcuni Chierici appartenenti a Istituti di vita consacrata, eletti dai rispettivi organismi di rappresentanza dei Superiori Generali, designati nel numero e secondo i criteri determinati dal Romano Pontefice; alcuni altri nominati dal Romano Pontefice”. Nel caso in cui, come stabilisce la nuova Costituzione Apostolica Episcopalis communio, il Romano Pontefice abbia convocato un’Assemblea del Sinodo “secondo altre modalità da lui stesso stabilite, spetta a lui determinare i criteri di designazione dei Membri”. Alle singole assemblee partecipano “anche i membri, vescovi o chierici appartenenti a Istituti di vita consacrata o anche altri Chierici esperti, nominati dal Romano Pontefice, fino al 15% del numero dei Membri designati ex officio ed ex electione”, si legge nell’Istruzione diffusa oggi.

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