Migrazioni: Corte di giustizia Ue, Paese d’approdo dei migranti obbligato a esaminarne domanda di asilo. Nessuna deroga a Dublino

(Lussemburgo) Lo Stato Ue in cui i migranti approdano via mare o arrivano via terra è competente ad esaminarne le richieste di asilo. E la crisi migratoria in atto non rappresenta un elemento tale per derogare al Regolamento di Dublino. La Corte europea di giustizia, che ha sede a Lussemburgo, si è espressa oggi con una sentenza riguardante due casi concernenti Croazia, Slovenia e Austria. Ma la sentenza vale per tutti i Paesi aderenti e fa luce sull’attuale emergenza che l’Italia sta affrontando con gli arrivi dall’Africa. “Secondo il regolamento di Dublino, che norma il diritto di asilo in Ue – ricorda la Corte in una lunga e articolata nota –, in caso di passaggio illegale delle frontiere il Paese competente non può essere quello in cui la domanda viene presentata (in questo caso la Slovenia), ma il primo in cui i migranti sono giunti (la Croazia)”. Il caso: nel 2016, un cittadino siriano e i membri di due famiglie afghane, pur non disponendo di un visto appropriato, hanno varcato la frontiera tra la Croazia e la Serbia. Le autorità croate hanno organizzato il trasporto di tali persone fino alla frontiera croato slovena allo scopo di aiutarle a recarsi in altri Stati membri al fine di presentare in questi ultimi una domanda di protezione internazionale. Il cittadino siriano – precisa ancora la Corte – ha poi presentato una domanda siffatta in Slovenia, mentre i membri delle famiglie afghane hanno fatto lo stesso in Austria.
“Tuttavia, tanto la Slovenia quanto l’Austria hanno ritenuto che, poiché i richiedenti erano entrati illegalmente in Croazia, ai sensi del regolamento Dublino III spettasse alle autorità di tale Stato membro esaminare le domande di protezione internazionale delle persone suddette”. Le persone interessate contestano in sede giudiziaria le decisioni rispettivamente adottate dalle autorità slovene e austriache, “facendo valere che il loro ingresso in Croazia non può essere considerato irregolare e che, ai sensi del regolamento Dublino III, spetta dunque alle autorità slovene ed austriache esaminare le loro domande di protezione internazionale”. La Corte suprema della Repubblica di Slovenia e la Corte amministrativa suprema di Vienna, hanno dunque chiesto alla Corte di giustizia se “l’ingresso delle persone di cui trattasi debba essere considerato regolare o no ai sensi del regolamento Dublino III. Inoltre, il giudice austriaco desidera sapere se il comportamento delle autorità croate equivalga al rilascio di un visto da parte di tale Stato membro”. Con le sue sentenze odierne, la Corte “constata, anzitutto, che, ai sensi del regolamento Dublino III, un visto è una ‘autorizzazione o decisione di uno Stato membro necessaria per il transito o per l’ingresso’ nel territorio di tale Stato membro o di vari Stati membri. Di conseguenza, da un lato, la nozione di visto rinvia ad un atto formalmente adottato da un’amministrazione nazionale, e non ad una semplice tolleranza, e, dall’altro, il visto non si confonde con l’ammissione nel territorio di uno Stato membro, in quanto esso viene per l’appunto richiesto al fine di consentire tale ammissione”.
Sulla scorta di tali circostanze, la Corte rileva che “l’ammissione di un cittadino di un Paese non Ue nel territorio di uno Stato membro non può essere qualificata come visto, anche se tale ammissione si spiega con il sopravvenire di circostanze straordinarie caratterizzate da un afflusso massiccio di persone in arrivo nell’Ue”. Inoltre, la Corte “ritiene che l’attraversamento di una frontiera in violazione dei requisiti imposti dalla normativa applicabile nello Stato membro interessato debba necessariamente essere considerato illegale ai sensi del regolamento Dublino III”. Ciò premesso, la Corte “statuisce che la nozione di ‘attraversamento irregolare di una frontiera’ abbraccia anche la situazione in cui uno Stato membro ammetta nel proprio territorio cittadini di un Paese non Ue invocando ragioni umanitarie e derogando ai requisiti di ingresso in linea di principio imposti ai cittadini di Paesi non Ue”.

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