Maternità surrogata: Centro studi Livatino, “preoccupante deriva del diritto contraria all’interesse del minore”

“L’ordinanza della Corte di appello di Trento, depositata il 23 febbraio e resa nota oggi, nel momento in cui impone al Comune la registrazione come figlio di genitori same sex di un bambino nato all’estero a seguito di maternità surrogata, afferma – fra gli altri – il principio di oggettiva gravità secondo cui il ‘superiore interesse del minore’ consiste nel caso specifico nell’avere due ‘genitori’ dello stesso sesso. Ciò consegue come effetto alla continuità giuridica in Italia di una situazione di diritto determinata in un ordinamento che riconosce l’’utero in affitto'”. È il parere espresso dal Centro studi Rosario Livatino, su quanto ha deliberato dalla prima sezione della Corte d’appello di Trento dando “efficacia nell’ordinamento giuridico italiano del provvedimento emesso dalla Superior Court of Justice” del Canada con il quale veniva riconosciuto il legame tra due gemelli nati nel Paese (e dunque cittadini canadesi in base al principio dello jus soli) da maternità surrogata, il loro padre genetico e il suo compagno. Il Centro studi Rosario Livatino ,formato da magistrati, docenti universitari e avvocati, ricorda che “l’ordinamento minorile è da sempre basato sul dato naturale della duplicità maschio/femmina della figura dei genitori. Questa ordinanza lo sostituisce con la duplicazione della stessa figura, e quindi impoverisce il minore, perché lo priva della ricchezza di una crescita e di una educazione che provengono dalla completezza pedagogica delle due distinte figure. Soltanto l’approfondimento attento e coraggioso dei fondamenti costituzionali – e prima ancora naturali – della famiglia e dei differenti e complementari ruoli di padre e di madre può scongiurare questa preoccupante deriva del diritto”.

© Riproduzione Riservata

Quotidiano

Quotidiano - Italiano

Chiesa

Informativa sulla Privacy