Reliquie: Santa Sede, “spetta al postulatore il certificato di autenticità”. Vietati “commercio, vendita ed esposizione in luoghi non autorizzati”

“Spetta al postulatore della causa preparare e firmare il certificato di autenticità delle reliquie”. È quanto si legge nella seconda parte dell’Istruzione della Congregazione delle Cause dei Santi su “Le reliquie nella Chiesa: autenticità e conservazione”, nella quale si danno disposizioni precise per la fase della ricognizione canonica delle reliquie o dei resti mortali dei santi. “Non è consentito lo smembramento del corpo, salvo che il vescovo non abbia ottenuto il consenso della Congregazione delle Cause dei Santi per la confezione di reliquie insigni”, il monito del nuovo documento vaticano, in cui vengono “assolutamente proibiti il commercio – ossia lo scambio di una reliquia in natura o in denaro – e la vendita delle reliquie – ossia la cessione della proprietà di una reliquia dietro il corrispettivo di un prezzo – nonché la loro esposizione in luoghi profani o non autorizzati”. La ricognizione canonica è un momento assolutamente riservato al quale si deve evitare “in ogni modo di dare pubblicità”, si legge nel testo: “Prima dell’estrazione delle reliquie o dei resti mortali dal luogo in cui sono conservati, se c’è un documento autentico dell’ultima sepoltura, ricognizione canonica o traslazione, sia letto ad alta voce dal notaio. Qualora non ci fosse un documento autentico oppure se l’urna o i sigilli ad essa apposti apparissero infranti, si impieghi ogni diligenza possibile per avere la certezza che quelle siano veramente le reliquie del beato o del santo o i resti mortali del servo di Dio o del venerabile”. Dopo l’esame dei periti e la loro relazione, qualora necessari si possono effettuare “trattamenti conservativi”, prima di deporre le reliquie o i resti del corpo in una nuova urna, avendo cura che “nessuno sottragga alcunché dall’urna o vi introduca qualcosa. Sempre previva autorizzazione dei periti, si può procedere “al prelievo di alcune piccole parti o di frammenti, già separati dal corpo”. Spetterà al vescovo, sentito il parere del postulatore della Causa, decidere il luogo per la custodia dei frammenti prelevati.

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