Reliquie: Santa Sede, “competente è il vescovo della diocesi”. Per i pellegrinaggi “serve consenso scritto”

“Competente ad effettuare tutte le eventuali operazioni sulle reliquie o sui resti mortali è il vescovo della diocesi o dell’eparchia, dove sono custoditi, previo il consenso della Congregazione delle Cause dei Santi”. È quanto si legge nella prima parte dell’Istruzione della Congregazione delle Cause dei Santi su “Le reliquie nella Chiesa: autenticità e conservazione”, in cui viene presentata “la procedura canonica da seguire per verificare l’autenticità delle reliquie e dei resti mortali, per garantire la loro conservazione e per promuovere la venerazione delle reliquie tramite le possibili specifiche operazioni: ricognizione canonica, prelievo di frammenti e confezione di reliquie, traslazione dell’urna e alienazione delle reliquie”.
Nel documento si espone, inoltre, “quanto è necessario per ottenere il consenso della Congregazione delle Cause dei Santi per effettuare tali operazioni e la procedura da seguire per il pellegrinaggio delle reliquie”. “Prima di intraprendere qualsiasi operazione sulle reliquie o sui resti mortali si deve osservare tutto ciò che è prescritto dalla legge civile locale e ottenere, in conformità a tale legge, il consenso dell’erede”, la raccomandazione iniziale dell’istruzione, in cui si dispone che “prima della beatificazione di un venerabile servo di Dio, l’erede sia invitato dal vescovo competente a donare i resti mortali alla Chiesa tramite uno strumento giuridicamente riconosciuto dalle autorità civili ed ecclesiastiche, affinché si possa salvaguardarne la conservazione”.
Al vescovo competente spetta, poi, inviare al prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi l’istanza con la quale chiede il consenso del Dicastero per le operazioni che intende svolgere, in cui va specificato “il luogo esatto dove sono custoditi le reliquie o i resti mortali”. In caso di traslazione entro i confini della stessa diocesi o eparchia, il vescovo deve specificare alla Congregazione il luogo della nuova collocazione della reliquia o dei resti mortali, accludendone il progetto, che vanno uniti al consenso del vescovo che accoglie in caso di traslazione in altra diocesi o eparchia. Norme dettagliate, nella nuova Istruzione, anche per l’eventuale alienazione delle reliquie, entro i confini della diocesi o in un’altra diocesi o eparchia: alla Congregazione, in questi casi, il vescovo competente deve inviare copia del consenso scritto dell’alienatore e del futuro proprietario, uniti al consenso del vescovo che accoglierà e al progetto della nuova collocazione, in caso di alienazione ad altra diocesi. Per i pellegrinaggi delle reliquie in altre diocesi o eparchie – si legge nell’Istruzione – “il vescovo deve ottenere il consenso scritto di ciascun vescovo che le accoglierà e inviarne copia alla Congregazione”.

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