Papa Francesco: battesimi, matrimoni e ordinazioni nel Motu Proprio sui Codici di diritto canonico latino e orientale

Tra gli articoli del Codice di Diritto Canonico mutati da Papa Francesco nella Lettera apostolica “De concordia inter Codices” in forma di Motu Proprio, si riafferma il criterio dell’appartenenza del bambino alla Chiesa sui iuris del genitore cattolico e si introduce l’obbligo di indicare la Chiesa di appartenenza nel registro parrocchiale dei battesimi. Per quanto riguarda, invece, l’eventuale passaggio ad altra Chiesa sui iuris, si stabilisce che, salvo dispensa specifica, venga fatto in questi casi un atto formale di passaggio davanti all’autorità competente e che il suddetto cambiamento venga annotato anche nel libro dei registri di battesimo. Per i matrimoni, si precisa tra l’altro che “solo il sacerdote” assiste validamente alle nozze tra le parti orientali o tra una parte latina e una parte orientale cattolica o non cattolica. Nel documento viene anche resa nota la Risposta autentica riguardante il tema delle irregolarità per ricevere le ordinazioni, stabilendo che anche i non cattolici sono da ritenere soggetti passibili di quelle irregolarità che costituiscono divieto – per chi avesse tenuto in passato comportamenti riprovevoli – di ricevere l’ordinazione diaconale, sacerdotale o episcopale, senza la necessaria dispensa da parte dell’Autorità. In particolare riguarda chi avesse commesso omicidio o aborto o avesse mutilato gravemente se stesso o un altro o tentato il suicidio.

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