Stepchild adoption: Gambino (Prorettore Un. Europea), “Cassazione conferma orientamento della giurisprudenza. Attendiamo stessa solerzia per attuazione divieto di surrogazione maternità”

“La Cassazione ha confermato l’orientamento di quella giurisprudenza di merito che aveva già ammesso casi di adozioni particolari, diversi dall’adozione piena, del figlio del convivente dello stesso sesso da parte dell’altro. Si trattava di decisioni che operavano una forzatura del dato normativo vigente, poiché dalle norme sull’adozione risulta chiaramente che il nostro legislatore ha inteso garantire l’interesse del minore a crescere nel rapporto con due figure genitoriali distinte e complementari: il padre e la madre”, così il giurista Alberto Gambino, Prorettore dell’Università Europea di Roma commenta per il Sir l’odierna sentenza della Cassazione sulla stepchild adoption. “Eppure la giurisprudenza tende sempre più a consolidare anche in chiave giuridica un rapporto di tipo sociale – spiega Gambino -, che sta nel prendersi cura di un minore, ritenendo che nel suo migliore interesse questo legame non possa essere spezzato, anzi debba essere riconosciuto, seppure in casi particolarissimi e senza l’estensione di tutti i diritti dell’adozione”. Quindi: “non è un riconoscimento pieno di una famiglia formata da conviventi dello stesso sesso, con la possibilità di adottare bambini anche in stato di abbandono, ma siamo davanti ad un bambino che già vive all’interno di questo nucleo perché figlio di uno dei due conviventi e, avendo attivato delle relazioni anche con l’altro convivente, secondo la Cassazione scatta il diritto-dovere di quest’ultimo di essere considerato genitore in senso sociale, non biologico”. “Non si tratta di un automatismo – continua il giurista -, come invece sarebbe se la coppia fosse sposata avendo al suo interno un figlio di uno solo dei due partner, che verrebbe ‘automaticamente’ adottato dall’altro”. Per il Prorettore dell’Università Europea, “il profilo più insidioso di questa vicenda discende da una legittimazione di fatto della pratica vietata della surrogazione di maternità. Quando, infatti, bambini nati all’estero su commissione, tornano in Italia, con inerzia o tolleranza delle nostre autorità, anche giurisdizionali, certamente prima o poi quel minore, convivendo con i soggetti che hanno commissionato la pratica, finirà per essere adottato, nella forma particolare ricordata, proprio da questi ultimi”. Per questo è necessario che “proprio sul nascere di queste situazioni, vietate dalla legge italiana, le autorità italiane di controllo, anche giurisdizionali, debbano agire prontamente per evitarle”. “Il bambino, per l’ordinamento italiano, è figlio di chi l’ha partorito, non di chi lo ha ‘voluto’ – conclude lberto Gambino -. E laddove questi minori siano stati venduti o abbandonati dalla madre, nessun diritto potrà vantare la coppia che, violando la legge, ha commissionato quel parto, ma anzi andrebbe sanzionata con il massimo rigore”.

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