Corte Strasburgo: annullamento di riconoscimento paternità non viola Convenzione

Nell’affaire Mandet c. Francia, l’annullamento di un riconoscimento di paternità su richiesta del padre biologico del bambino non ha costituito violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Lo afferma oggi la Corte di Strasburgo. Il caso riguarda l’annullamento di un riconoscimento di paternità da parte del marito della madre del minore, richiesto dal padre biologico dello stesso minore. I ricorrenti, i coniugi francesi Mandet, si sono sposati nel 1986 e hanno divorziato nel giugno 1996. Due mesi dopo, la donna ha partorito un figlio al quale ha dato il proprio nome. L’anno successivo l’ex marito ha riconosciuto il bambino e nel 2001 si sono risposati. Due anni dopo il padre biologico, M. Glouzmann, è ricorso al Tribunale di grande istanza di Nanterre contestando il riconoscimento di paternità. Nel 2008 il Tribunale ha annullato tale riconoscimento, e ha fatto trascrivere nell’atto di nascita come padre M. Glouzmann. I coniugi Mandet sono ricorsi in appello e in cassazione e infine alla Corte di Strasburgo invocando l’art. 8, ma i giudici europei hanno ritenuto che l’annullamento del riconoscimento di paternità non costituisca una violazione del suddetto articolo, che l’interesse del minore sia principalmente “conoscere la verità sulle proprie origini” e che questo interesse si incontri in parte con quello del padre biologico.

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