Se vincesse il "sì"?

ASPETTI GIURIDICI

Il 12 e 13 giugno, il corpo elettorale dovrà pronunciarsi su quattro referendum abrogativi di parte della legge sulla fecondazione assistita. Il quinto referendum, che si proponeva la cancellazione totale della legge 40/2004, è stato dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale sulla base del fatto che la legge stessa “coinvolge una pluralità di rilevanti interessi costituzionali, i quali, nel loro complesso, postulano quanto meno un bilanciamento tra di essi che assicuri un livello minimo di tutela legislativa” (sent. 45/2005). D’altra parte, nella stessa sentenza si è ribadito che il giudizio di ammissibilità non è tale da precludere un successivo giudizio della Corte qualora la normativa che residua dall’eventuale abrogazione referendaria presenti vizi di costituzionalità. Le considerazioni che seguono cercheranno di dimostrare che la vittoria dei “sì” nei primi due referendum determinerebbe, per l’appunto, lacune e contraddizioni tali da determinare problemi di costituzionalità molto seri.   L’OGGETTO DEI QUESITI. Il primo quesito, denominato “Procreazione medicalmente assistita – norme sui limiti all’accesso – abrogazione parziale”, colpisce innanzitutto la previsione che limita l’accesso alle tecniche di procreazione assistita al solo scopo di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi di coppie sterili o infertili per le quali non sia possibile rimuovere altrimenti gli impedimenti alla procreazione. Il quesito propone poi di cancellare il principio di gradualità nell’applicazione delle tecniche stesse (posto anche a tutela della salute della donna, è bene ricordarlo) e di consentire che la coppia possa revocare il proprio consenso in qualunque momento, e non più solo fino al momento di fecondazione dell’ovulo. Si vuole, infine, abolire ogni limite numerico alla produzione di embrioni (che la legge fissa in tre) e consentire il congelamento degli stessi ogniqualvolta il trasferimento in utero non risulti possibile (per qualsiasi motivo, e non solo per motivi legati alla tutela della salute della donna). Il secondo quesito, denominato “Procreazione medicalmente assistita – norme sulla finalità, sui limiti, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all’accesso – abrogazione parziale”, oltre a riprodurre, in termini pressoché identici, il contenuto del primo referendum, propone anche l’abrogazione del principio della tutela di tutti i soggetti coinvolti nei processi di fecondazione assistita, incluso il concepito. Pertanto, i due quesiti, per la sostanziale identità della loro ratio, presentano profili problematici simili.   I PROBLEMI COMUNI AI DUE REFERENDUM. Ciascuno dei quesiti referendari chiamerà il corpo elettorale a pronunciarsi su aspetti diversi della disciplina. Da questo punto di vista si tratta di quesiti, almeno in parte, eterogenei, che quindi costringeranno gli elettori, con un unico voto, a pronunciarsi su questioni distinte: da quelle di una presunta maggiore tutela della donna a quella dell’ampliamento delle tecniche di fecondazione assistita anche a casi diversi dall’infertilità. Da questo punto di vista, si potrebbe addirittura sostenere l’intrinseca irrazionalità dei quesiti, laddove essi si propongono di tutelare la salute della donna e insieme di abrogare disposizioni, come quelle che limitano l’accesso alle tecniche in questione nei soli casi di sterilità o infertilità o quelle che impongono la gradualità nella scelta delle tecniche, che sono poste anche a tutela della donna rispetto a interventi tecnicamente o psicologicamente invadenti. Ancora, l’ampliamento della possibilità di revocare il consenso alle tecniche in questione anche dopo la fecondazione dell’ovulo, oltre a lasciare il concepito privo di tutela, rischia di determinare un conflitto tra gli aspiranti genitori che non trova soluzione a livello normativo. Problemi ulteriori derivano poi dal fatto che alcune delle disposizioni della legge 40/2004 sono connesse ad obblighi internazionali assunti in Italia, a partire dalla Convenzione di Oviedo del 1997, recepita con la legge 145/2001. Di tale Convenzione si debbono ricordare, in particolare, l’art. 2, che sancisce il principio della preminenza del bene dell’essere umano sul solo interesse della società o della scienza e l’art. 18 che impone, qualora sia ammessa la ricerca sugli embrioni in vitro una tutela adeguata agli stessi.   LA TUTELA COSTITUZIONALE DEL CONCEPITO. L’abrogazione del principio di tutela di tutti i soggetti coinvolti nei processi di fecondazione assistita, compreso il concepito, finisce per ledere gravemente i diritti fondamentali di quest’ultimo. Eppure, già nella sentenza 27/1975 la Corte costituzionale aveva sì affermato che il diritto alla vita del concepito può cedere rispetto a diritti fondamentali della madre, ma aveva altresì sottolineato che tale diritto alla vita sussiste fino dal concepimento. Nella successiva sentenza 35/1997 la Corte ha ribadito tale principio affermando l’impossibilità di estendere i casi di liceità dell’aborto, ritenendo intangibile “quel nucleo di disposizioni che attengono alla protezione della vita del concepito, quando non siano presenti esigenze di salute o di vita della madre”. Da ultimo, la Corte ha riconosciuto alla legge sulla procreazione assistita il carattere di normativa “costituzionalmente necessaria”, in quanto volta ad apprestare una tutela minima costituzionalmente dovuta dei diritti fondamentali del concepito (sentenza 45/2005): in sintesi, votare “sì” e, quindi, sopprimere le disposizioni della legge 40 in oggetto significherebbe incidere su diritti fondamentali della persona. E a chi volesse obiettare che il concepito persona non è ancora, al di là della giurisprudenza sopra ricordata, vale la pena di ricordare che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sancisce il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani e il divieto delle pratiche eugenetiche all’interno di un articolo (ora divenuto il II-63 del nuovo Trattato costituzionale europeo) intitolato “Diritto all’integrità della persona”.
Raffaele Cioffi – Giovanni Tarli Barbieri giuristi

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